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Nel darVi il benvenuto nel nostro nuovo sito ci sembra doveroso anticipare alcune considerazioni di carattere generale:
“Tanto più notaio, tanto meno giudice”
Con queste parole un famoso giurista (Francesco Carnelutti) ha definito la funzione essenziale del notaio (e cioè l’attività più importante che la legge affida al notaio).
Questo significa che quanto più il notaio fa bene il suo lavoro - e cioè accerta ed interpreta la volontà delle parti (cioè delle persone) che concludono un contratto e redige in modo conforme alla legge e con chiarezza le relative clausole - tanto meno ci sarà bisogno di ricorrere al giudice (e cioè tanto minore è il rischio che l’atto notarile sia fonte di cause).
L’intervento notarile svolge quindi una funzione di giustizia preventiva che contribuisce al contenimento del contenzioso, in un Paese, come l’Italia, in cui c’è una forte vocazione alla litigiosità.
Sono questi i principi ispiratori e le linee guida dell'attività del nostro Studio improntato al massimo rispetto delle leggi e della clientela nonché alla veloce risoluzione delle problematiche sottoposteci.
Buona navigazione
Renato Carraffa e Bruno Cesarini |
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03/02/2012 - E' stata variata, con decorreza 1/1/12 la tabella per il calcolo del valore dell'usufrutto.
Contattateci per saperne di più.
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10/09/2010 - E' da segnalare un'importate novità introdotta dal D.L. 31.5.2010 n.78 (pubblicato nella G.U. n.125 del 31.5.2010), successivamente convertito in legge con modifiche, dove all'art.19 c.14. Si prevede quanto segue:
"All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma: Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Tale dichiarazione dell'alienante può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
La norma in commento ha, pertanto, come finalità quella di favorire l’aggiornamento delle banche catastali, e ciò ponendo dei vincoli alla negoziazione di fabbricati non denunciati al Catasto ovvero non denunciati nella loro effettiva consistenza e richiedendo al Notaio una specifica attività di comparazione, in ordine alla titolarità dei diritti reali sugli immobili, tra le risultanze dei RR.II. ed i dati emergenti dai registri del catasto.
Gli “atti interessati” dalla nuova norma NON POSSONO ESSERE STIPULATI (e se stipulati sono nulli) se i fabbricati che ne sono oggetto sono fabbricati “ultimati” e non vi sia conformità tra lo stato di fatto ed i dati catastali e le planimetrie depositate in Catasto nonché se tale conformità non viene dichiarata in atto dagli intestatari o dal tecnico abilitato.
Con il sanzionare, con la nullità, la mancanza della dichiarazione di conformità, il legislatore, stante anche lo scopo della norma in commento quale in precedenze delineato, ha in realtà inteso sancire la “incommerciabilità” di tutti quei fabbricati già esistenti non iscritti in Catasto ovvero (se anche ultimati) iscritti in maniera non conforme allo stato di fatto.
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